Deposito cauzionale dell'affitto: quanto può essere e quando va restituito
Aggiornata al · 2 minuti di lettura · Redazione GestionaleAffitti
In breve
- Il deposito cauzionale non può superare tre mensilità del canone (art. 11 della legge 392/1978).
- Produce interessi legali a favore dell'inquilino, da pagare alla fine di ogni anno.
- Va restituito alla riconsegna dell'immobile, insieme agli interessi maturati.
- Il proprietario può trattenere solo quanto serve a coprire danni oltre il normale uso o somme non pagate, che deve poter dimostrare.
Quanto può essere
Per le locazioni abitative il deposito cauzionale non può superare tre mensilità del canone (art. 11 della legge 392/1978, ancora in vigore). Una clausola che preveda un importo maggiore è nulla per la parte eccedente. Le parti possono concordare un importo più basso o nessun deposito, e in alternativa al deposito si può usare una fideiussione bancaria o assicurativa.
Gli interessi legali
Il deposito produce interessi legali a favore dell'inquilino, che il proprietario deve corrispondere alla fine di ogni anno di locazione. Il tasso è quello legale fissato ogni anno dal Ministero dell'Economia. Spesso le parti si accordano per pagare gli interessi tutti insieme alla restituzione del deposito.
Esempio: con un deposito di 1.500 euro e il tasso legale del 2026, l'1,6% (decreto del Ministero dell'Economia del 10 dicembre 2025), gli interessi sono 24 euro l'anno. Il tasso cambia ogni anno, di solito con un decreto di dicembre: per gli anni precedenti vale il tasso di ciascun anno.
Quando e come restituirlo
- Alla fine del contratto, al momento della riconsegna delle chiavi, si verifica insieme lo stato dell'immobile, meglio con un verbale firmato da entrambi e qualche foto.
- Se non ci sono danni né somme da pagare, il deposito va restituito subito, con gli interessi non ancora pagati.
- Se ci sono danni o debiti, il proprietario può trattenere la parte necessaria, indicando per iscritto le voci e gli importi (preventivi, fatture, conguaglio delle spese condominiali).
Cosa si può trattenere e cosa no
| Si può trattenere | Non si può trattenere |
|---|---|
| Danni oltre il normale uso (rotture, buchi importanti, elettrodomestici danneggiati) | Il normale deterioramento dovuto all'uso (pareti un po' segnate, usura dei pavimenti) |
| Canoni o spese condominiali non pagati | Somme non dovute o non documentate |
| Bollette a carico dell'inquilino rimaste da pagare | La tinteggiatura ordinaria, salvo patto diverso |
Il deposito non può essere usato dall'inquilino per pagare gli ultimi mesi di affitto, a meno che il proprietario non sia d'accordo: serve a garantire la riconsegna dell'immobile in buono stato.
Come aiuta un gestionale
In GestionaleAffitti registri il deposito di ogni contratto e lo ritrovi alla scadenza, insieme a contratto, verbali e foto caricati nell'archivio documenti dell'immobile.
Domande frequenti
Fonti
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 11 (deposito cauzionale) — Normattiva
- Codice civile, art. 1590 (restituzione della cosa locata) — Normattiva
Questa guida ha carattere informativo e riflette le norme in vigore alla data di aggiornamento. Non sostituisce il parere di un avvocato, di un commercialista o di un'associazione della proprietà, a cui rivolgersi per il proprio caso.